Regolamento del tirocinio

6 AGOSTO 2018

REGOLAMENTO SUL

TIROCINIO

AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 10, D.P.R. 7 AGOSTO 2012, N. 137

Adottato nella seduta del Consiglio Nazionale del 06.08.2018 – Delibera del Consiglio Nazionale n.031.2018 – Verbale di Consiglio n.006 del 2018

INDICE

TITOLO I       PRINCIPI  GENERALI

Capo I           Principi generali e ambito di applicazione

Art. 1              Nozioni e Finalità

Art. 2              Durata

Art. 3             Titolo di studio

Capo II          Obblighi

Art. 4              Obblighi del Praticante

Art. 5              Obblighi del Professionista e/o delle società tra professionisti e/o dei soggetti singoli o associati istituzionali e produttivi della filiera agricola, alimentare e ambientale affidatari

Capo III          Registro dei Praticanti

Art. 6              Registro dei Praticanti

Art. 7              iscrizione nel Registro dei Praticanti Art. 8        Delibera di iscrizione

Art. 9              Trasferimento del tirocinante

Art. 10            Convalida del periodo di tirocinio

Art. 11            Sospensione del tirocinio – cancellazione – ricongiunzione

TITOLO II      TIROCINIO   PROFESSIONALE

Capo I            Modalità  attuative  tirocinio

Art. 12            Tirocinio professionale e corsi di formazione Art. 13   Tirocinio in convenzione

Art. 14            Tirocinio e pubblico impiego

Art. 15            Divieto di rapporto di lavoro subordinato

Capo II          Disciplina del tirocinio svolto per il tramite di corsi di formazione professionale, ai sensi dell’art. 6, comma 1°, del DPR 7 agosto 2012 n. 137

Art. 16            Corsi di formazione professionale

Art. 17            Modalità e condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione

Art. 18            Contenuti formativi essenziali Art. 19      E-learning

Art. 20            Luogo di svolgimento dei corsi Art. 21   Docenti e tutor

Art. 22            Valutazione

TITOLO III     CONCLUSIONE DEL TIROCINIO

Capo I           Certificazione e attestati

Art. 23            Certificato di compiuto tirocinio At. 24        Attribuzione di fondi regionali

TITOLO IV    VIGILANZA

Capo I            Vigilanza ed esami

Art. 25            Vigilanza e compiuta pratica – certificato Art. 26     Corsi preparatori all’Esame di Stato

TITOLO V     IMPUGNAZIONI

Capo I            Impugnazioni

Art. 27            Ricorsi

Capo II           Disposizioni  comuni

Art. 28            Disposizioni comuni

TITOLO VI    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I           Entrata in vigore del Regolamento

Art. 29            Disposizione finale

Art. 30            Norma transitoria

TITOLO I

CAPO I

PRINCIPI GENERALI ED AMBITO Dl APPLICAZIONE

Art. 1

Nozioni e finalità

  1. Il tirocinio professionale, svolto in Italia e/o in Paese dell’Unione Europea o Extracomunitari che abbiano sottoscritto accordi bilaterali con l’Italia sui reciproci riconoscimenti dei percorsi scolastici e universitari, è l’istituto in forza del quale: il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato libero professionista, le Istituzioni Pubbliche, gli Enti pubblici e privati, le Società, fra professionisti, le società e le imprese della filiera agricola, agroalimentare, del verde privato e pubblico e ambientale, le società cooperative di servizi che operano nei settori della manipolazione degli alimenti, della gestione aziendale agricola, della commercializzazione di prodotti agro-alimentari, ovvero gli altri liberi professionisti iscritti negli Albi delle categorie tecniche e scientifiche, ammettono il praticante a frequentare il proprio studio, ovvero a svolgere mansioni inerenti le competenze previste dall’art. 2 della legge 434/1968, così come modificata dalla legge 54/1991 e da leggi speciali.
  • Il periodo di tirocinio deve consentire l’acquisizione della pratica professionale inerente le competenze previste dall’art. 2 della legge 434/1968 così come modificata dalla legge 54/1991 e dalle leggi speciali, idonea a sostenere l’esame di Stato previsto all’art. 1, della Legge  434/1968 così come modificata dalla legge 54/1991.
  • A norma dell’art. 6, D.P.R., 5 giugno 200I, n. 328, il tirocinio è il periodo, svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra il Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, e le Università, gli Istituti di Istruzione Tecnica Secondaria, con gli I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori), con gli I.F.T.S. (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), i corsi di Enotecnico,  che,  insieme  alla laurea triennale, di cui all’art. 55, comma 2, lett. c) del D.P.R., n. 328, consentono l’accesso all’Esame di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato.
  • Il tirocinio, svolto in convenzione con l’Università, è compreso nei percorsi formativi accademici. Esso produce crediti utili al raggiungimento di quelli necessari per il conseguimento del titolo.
  • Il tirocinio è il periodo svolto in tutto durante il corso degli studi delle Lauree Professionalizzanti ai sensi del D.M. 12 dicembre 2016 e s.m.i.
  • A norma: dell’art. 3 dell’allegato B) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

25  gennaio 2008: “Linee  guida per la riorganizzazione  del  Sistema di  Istruzione  e

formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”, e dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 935 del 29 novembre 2017, percorsi post diploma I.T.S. con rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Ambito Sistema agro alimentare; del contenuto formativo professionalizzante dei Diplomi di Tecnico Superiore riferiti alle figure definite a livello nazionale per Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Ambito Sistema agro alimentare”, delle considerazioni contenute  nel  documento  finale  redatto dalla “Cabina di Regia Nazionale per il coordinamento del sistema di istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti”, istituita con decreto ministeriale 115, del 23 febbraio 2017; è il periodo, svolto  in tutto o  in parte, durante il corso degli studi di Istruzione Tecnica Superiore”.

Il diploma I.T.S.- Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Ambito Sistema Agro Alimentare” consente l’accesso all’Esame di Stato per l’abilitazione  all’esercizio  della libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato.

  • Il tirocinio è il periodo, svolto in tutto o in parte, durante il corso degli studi di Diploma di Enotecnico attivato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Il Diploma di Enotecnico consente l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato.
  • Tutti gli aspiranti all’Esame di Stato devono essere iscritti nel Registro dei Praticanti.
  • Il Consiglio del Collegio Territoriale deve provvedere alla delibera di iscrizione nel Registro Praticanti entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 2

Durata

  1. Il tirocinio professionale può avere la durata massima di diciotto mesi.
  • Il tirocinio professionale è obbligatorio per tutti coloro che, ai fini dell’iscrizione all’Albo del Collegio, abbiano conseguito il diploma di maturità tecnica di Perito Agrario e diploma di maturità conseguito presso un Istituto Tecnico, statale o parificato, ad  indirizzo Tecnologico: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria valido ai fini dell’accesso alla professione, ovvero al Diploma/Certificato conseguito presso un  Istituto  Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Ambito Sistema agro alimentare”; ovvero di Diploma di Enotecnico attivato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario statale o parificato;

Art. 3

Titolo di studio

  1. Per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
  1. Diploma di Perito Agrario, conseguito in un Istituto Tecnico Agrario Statale o Parificato, ai sensi dell’articolo 1, della legge 434/1968 così come modificata dalla legge 54/1991;
    1. Diploma di maturità conseguito presso un Istituto Tecnico, statale o parificato, ad indirizzo: Tecnologico: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, previsto dall’art, 1 della legge 434/1968 così come modificato dalla legge 54/1991 o titolo equipollente ovvero del titolo previsto dall’attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, ovvero qualsiasi altro titolo riconosciuto dalla legge di pari valore ai fini dell’accesso alla professione;
  • Per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti, finalizzata alla partecipazione all’esame di Stato, da tenersi anche contestualmente con le prove di esame dei diplomi e delle tesi di laurea, senza lo svolgimento del tirocinio della durata massima di diciotto mesi, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
    • Diploma, corso di istruzione e formazione tecnica superiore (l.F.T.S.), a nomina del decreto del Ministro della pubblica istruzione 3l ottobre 2000, n.436, recante norme di attuazione dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi, coerenti con le attività libero professionali previste dalle aree di specializzazione a cui si chiede di accedere.
    • Diploma, corso di specializzazione post-diploma per il conseguimento del titolo di “Enotecnico”, ai sensi dell’art. 8, comma 1), del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
    • Laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, conseguita nelle classi, L-2, L-7, L-18, L-21, L-25, L-26, L-32, L-38, di cui al decreto ministeriale in data 22 ottobre 20014 n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, come previsto dall’articolo 55, comma 2, lett. c), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;
    • Laurea magistrale, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, conseguita nelle classi LM- 3; LM-4; LM-6; LM-7; LM-8; LM-9; LM-23; LM-24; LM-26; LM-35; LM-48; LM-54; LM- 56; LM-60; LM-69; LM-70; LM-73; LM-75; LM-77; LM-86; di cui al decreto ministeriale in data 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266 del 12-11-2004;
    • Diploma universitario triennale, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, tra i titoli indicati dalla Tabella A, di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328;
    • Lauree Professionalizzanti di cui al D.M. 12 dicembre 2016, n. 987 e s.m.i

Il Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, in accordo con la Rete tra le Fondazione  I.T.S.  –  Area  “Nuove  Tecnologie  per  il  Made  in  Italy,  Ambito  Sistema  Agro

Alimentare”, sentito il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, potranno organizzare una sessione d’Esame, valida per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge 28 marzo 1968,

  • 434, così come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54, secondo quanto segue:
    • per accedere all’Esame di Stato occorre aver frequentato il corso, con un massimo di assenza del 25 % per quanto concerne ogni singola unità formativa e il praticantato;
    • i candidati per essere ammessi all’esame di Stato devono presentare domanda allegando i documenti previsti dal D.M. 16 marzo 1993, n. 168 (M.I.U.R.) e successive modificazioni e integrazioni;
    • per l’esame finale dei corsi I.T.S., i candidati dovranno sostenere almeno due prove scritte e una orale, così come previsto dal D.M. 16 marzo 1993, n. 168.

CAPO II

OBBLIGHI

Art. 4

Obblighi del praticante

  1. Il tirocinante deve eseguire diligentemente le disposizioni del professionista, ovvero dell’imprenditore, legale rappresentante di istituzioni, enti pubblici e privati, cooperative, anche estere, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite ed è tenuto all’osservanza delle norme deontologiche e di etica professionale propria dei liberi professionisti.
  • Il tirocinio professionale, per sua natura e finalità, deve essere effettivo, anche non continuativo, da svolgersi comunque in un periodo non superiore ai 18 mesi.

Art. 5

Obblighi del Professionista e/o delle società tra professionisti e/o dei soggetti singoli o associati istituzionali e produttivi della filiera agricola, alimentare e ambientale affidatari

  1. Il professionista affidatario, deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione ad un Albo ed è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità. La società tra professionisti, affidataria, deve avere un socio con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione ad un Albo.
  • Il professionista, ovvero la società tra professionisti, affidataria non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio del Collegio Territoriale, purché il professionista, abbia alle proprie dipendenze o collaboratori a tempo pieno dello studio, pari o superiore a tre unità. Le società tra professionisti possono sempre richiedere un numero di praticanti

superiore a tre. Il numero massimo di tirocinanti per ogni studio professionale, singolo o associato, non può essere superiore a cinque.

  • Il professionista, ovvero la società tra professionisti, deve impegnarsi all’istruzione del tirocinante ed a produrre le dichiarazioni previste dal presente regolamento.
  • Ai sensi dell’art. 6 – commi 5, 6, e 7, del D.P.R., 137/2012, coloro, che hanno i titoli di studio di cui all’art. 3 comma 1 del presente Regolamento, che intendono far valore lo svolgimento di attività tecnico nei settori agricoli, alimentari e ambientali alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati, per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione, devono richiedere il riconoscimento dell’idoneità dell’attività svolta al Consiglio del Collegio Territoriale nella cui circoscrizione risiedono.
  • L’attività di titolare d’impresa agricola, del verde, del settore agroalimentare, della filiera produttiva agricola è equiparata a quella di lavoro subordinato.

CAPO III

REGISTRO DEI PRATICANTI

Art. 6

Registro dei praticanti

  1. Presso il Consiglio del Collegio Territoriale è tenuto il Registro dei Praticanti, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale e delle forme equivalenti, al fine di essere ammessi all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.
  • Dal Registro dei Praticanti dovrà risultare per ogni iscritto:
  • il numero d’ordine attribuito al praticante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto scolastico, o Fondazione, o Università presso il quale è stato conseguito e la data di conseguimento, specializzazione/sezione, codice fiscale, l’attestazione dell’Università, ovvero dell’I.T.S., ovvero del corso per Enotecnico, ovvero I.F.T.S., ovvero dell’I.T.A., recante il compiuto svolgimento del previsto tirocinio;
  • data di decorrenza dell’iscrizione;
  • dati anagrafici del professionista, ovvero della società tra professionisti, presso il quale si svolge il tirocinio, Albo di appartenenza, numero di iscrizione, numero di  codice fiscale, numero di partita I.V.A. ed indirizzo dello studio;
  • in alternativa, tutti i dati comprovanti l’avvenuta effettuazione di attività equivalente ed alternativa al tirocinio, dell’art. 6 del D.P.R. 137/ 12, e dell’articolo 55, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n.328 del 2001, ovvero, in alternativa, i dati identificativi del tutor, ove previsto, o dell’ente, del legale rappresentante, dell’istituzione pubblica o privata, dell’azienda, dell’impresa o società presso cui si svolge l’attività di tirocinio equivalente;
  • eventuali provvedimenti di sospensione della pratica;
  • data di rilascio del certificato di compiuta pratica o il compiuto svolgimento del tirocinio, dì cui all’art. 6, D.P.R. 5 giugno 2001, n.328;
  • ogni altro fatto modificativo riguardante il tirocinante e lo svolgimento del tirocinio;
  • data della cancellazione con relativa motivazione;
  • Il Registro, tenuto presso la Segreteria del Consiglio del Collegio Territoriale, deve essere numerato e vidimato in ogni foglio, anche elettronico, dal Presidente del Consiglio del Collegio Territoriale.
  • Il tirocinio deve essere effettuato presso un Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, o altro professionista dell’area tecnico scientifica, o società tra professionisti, iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio, che esercitino l’attività relativa al titolo di studio del tirocinante e alle competenze previste dall’Ordinamento professionale.
  • Durante il periodo di pratica di cui al precedente art. 2 c.I, possono essere svolti eventuali corsi di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi, organizzati dai Consigli dei Collegi Territoriali, enti di formazione, regioni, scuole, enti pubblici, come previsto al successivo Titolo Il.
  • Il riconoscimento dei corsi predetti viene deliberato dal Consiglio del Collegio Territoriale ed avviene sulla base dei seguenti criteri:
  • coerenza con l’attività professionale del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato;
  • durata non inferiore a 200 ore, da svolgersi nell’arco massimo di mesi sei;

Art. 7

Iscrizione nel Registro dei Praticanti

  1. L’iscrizione nel Registro dei Praticanti si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale, rivolta al Consiglio del Collegio Territoriale di residenza o di domicilio del richiedente.
  • Nella domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare la pratica professionale a tempo pieno ovvero a tempo parziale, come definito al precedente art. 4 comma 2, di non svolgere tirocinio per altra specializzazione e/o altre attività professionali, ovvero dì aver acquisito uno dei requisiti equivalenti ed alternativi al tirocinio, nelle forme indicate dal presente regolamento.
  • La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 76, D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, sotto la responsabilità del richiedente comprovanti i propri dati anagrafici nonché il possesso dei requisiti per l’iscrizione, ai sensi del D.P.R.

n. 403/ 1998 e successive integrazioni e modificazioni.

  • Il cittadino comunitario, che sia in possesso di un titolo rilasciato da uno Stato membro dell’Unione Europea, può chiedere l’iscrizione al Registro dei Praticanti, previo riconoscimento del proprio titolo dai competenti Uffici del Ministero dell’Istruzione.
  • Il cittadino di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea, che abbia conseguito il titolo di studio all’estero, deve documentare l’equipollenza del medesimo a quello prescritto per l’iscrizione al Registro dei Praticanti, secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; nonché dall’art. 387, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; recante “Disposizioni in materia di istruzione”, relative alle Scuole di ogni ordine e grado.
  • Può, altresì, essere iscritto al Registro dei Praticanti colui che è in possesso del Diploma di Perito Agrario, ovvero di uno dei titoli di studio di cui all’articolo 3 del presente regolamento, anche in difetto della cittadinanza italiana purché documenti uno dei requisiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo:
  • Alla domanda devono essere allegati:
    • dichiarazione del professionista, società tra professionisti, ente, impresa, istituzione, società d’impresa di aver ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio, ovvero la propria impresa o ente per lo svolgimento del tirocinio, Il professionista, società tra professionisti, ente, impresa, istituzione, società d’imprese, deve precisare quanti praticanti frequentano lo studio, ovvero l’impresa, la società, l’ente, l’istituzione;
    • ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti nella misura determinata dal Consiglio del Collegio Territoriale ai sensi dell’art. 7, secondo comma, del D.Lgt. 23 novembre 1944, n.382;
    • codice fiscale.
  • Al momento della ricezione della domanda di iscrizione il Consiglio del Collegio Territoriale deve apporre sulla stessa, timbro e data di ricevimento.
  • La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve elencare i documenti allegati e contenere l’esplicita dichiarazione attestante la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento, l’impegno alla sua osservanza, dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
  1. Al tirocinante deve essere rilasciata ricevuta di presentazione se la domanda è consegnata direttamente al Consiglio del Collegio Territoriale. Per le domande inoltrate tramite l’Amministrazione Postale, altro operatore autorizzato o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nelle forme consentite, avrà valore la data di spedizione della raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.
  1. La domanda priva dì alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra indicati è improponibile e si intende quindi come non presentata, ancorché munita di timbro del Consiglio del Collegio Territoriale con la data di ricevimento.
  1. Coloro che intendono essere ammessi agli esami di Stato, in possesso dei titoli di cui al presente regolamento, devono preliminarmente iscriversi nel Registro dei Praticanti, in modo da consentire la vigilanza del Consiglio del Collegio territoriale del periodo di tirocinio, svolto in qualsiasi forma, per l’intero periodo di svolgimento del medesimo.
  1. La tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti dovrà essere determinata nella misura contenuta entro la quota annuale fissata dal Consiglio del Collegio Territoriale per gli iscritti all’Albo professionale (contributo dovuto al Collegio Territoriale).
  1. Il tirocinante può frequentare uno studio di un professionista, società tra professionisti, ente, impresa, istituzione, società d’imprese sito in provincia diversa da quella della propria residenza, ovvero anche in Paese dell’Unione Europea, ovvero in Paesi Extra

U.E. che abbiano sottoscritto accordi bilaterali con l’Italia sui reciproci riconoscimenti dei percorsi  scolastici.

Art. 8

Delibera di iscrizione

  1. Il Consiglio del Collegio Territoriale provvede alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti ovvero al suo rigetto entro 30 giorni dalla data della regolare presentazione della domanda, salva la non compiuta istruzione della stessa per motivi non imputabili al Consiglio. La delibera di rigetto deve essere motivata.
  • La segreteria del Consiglio del Collegio Territoriale provvede entro quindici giorni dalla data della deliberazione adottata a darne comunicazione all’interessato, al professionista ed agli eventuali soggetti, i cui riferimenti sono dichiarati ai sensi del comma 2 dell’art. 6

del presente regolamento, a mezzo di raccomandata/PEC con avviso di ricevimento nelle forme consentite.

  • Se il tirocinante svolge il tirocinio presso lo studio di un professionista, società tra professionisti, ente, impresa, istituzione, società d’imprese, residente in altra provincia, ovvero all’estero, la deliberazione va comunicata negli stessi termini anche al Consiglio del Collegio Territoriale di detta provincia.

Art. 9

Trasferimento del tirocinante

  1. In caso di trasferimento di residenza del tirocinante in altra provincia, lo stesso, entro trenta giorni dal trasferimento, deve presentare comunicazione al Consiglio del Collegio Territoriale di iscrizione nel Registro dei Praticanti. Il consiglio del Collegio territoriale di provenienza, da comunicazione al Consiglio del Collegio Territoriale di nuova residenza e gestisce il tirocinio sino alla sua conclusione.
  • Il Consiglio del Collegio Territoriale di provenienza, concluso il tirocinio, trasferisce al consiglio del Collegio territoriale di nuova residenza tutta la pratica completa del tirocinio, per l’iscrizione all’Esame di Stato.
  • Il tirocinante che intende completare il periodo di pratica presso altri professionisti/società tra professionisti, enti/imprese, istituzioni, società d’imprese deve darne comunicazione scritta al Consiglio del Collegio Territoriale, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione rilasciate dai predetti soggetti.
  • Qualora il trasferimento sia consequenziale al decesso del professionista od alla chiusura dello studio, o dell’impresa, o dell’ente o dell’istituzione dove veniva espletato il tirocinio, la relativa attestazione è sostituita da idonea documentazione, autodichiarazione, probante da esibire a cura del tirocinante.

Art. 10

Convalida del periodo di tirocinio

  1. Ai fini della vigilanza sull’espletamento dei periodi di tirocinio, il tirocinante, al termine del tirocinio, deve presentare al Consiglio del Collegio Territoriale un attestato sottoscritto dal professionista/società tra professionisti/ente/impresa/istituzione/società d’imprese comprovante la frequenza regolare e l’indicazione delle attività svolte. Il documento rilasciato dall’Università, I.T.S., I.F.T.S., I.T.A., al positivo termine del ciclo di studi costituisce attestazione di frequenza.
  • La presentazione dell’attestazione convalida il periodo  di  tirocinio  trascorso. L’attestazione deve anche precisare la data di inizio di svolgimento del tirocinio.
  • Il mancato invio dell’attestazione entro i termini di cui sopra, salvo i casi di cui al comma 7, dell’art. 11 del presente Regolamento, o delle comunicazioni di interruzione sarà considerata interruzione non si considererà iniziato il periodo di tirocinio.

Art. 11

Sospensione del tirocinio – Cancellazione – Ricongiunzione

  1. Qualsiasi interruzione (eccetto le eventuali sospensioni per brevi malattie non superiore ai venti giorni) sospende la durata del tirocinio e dovrà essere comunicata al Consiglio del Collegio Territoriale entro trenta giorni dall’inizio dell’interruzione a cura del praticante e del soggetto presso il quale si svolge la pratica, ovvero congiuntamente, con indicazione dei motivi che hanno determinato l’interruzione e la durata.
  • Il Consiglio del Collegio Territoriale prendere atto dell’interruzione del tirocinio:
    • a seguito di comunicazione di interruzione da parte del tirocinante o del professionista/ente/impresa/istituzione/società tra professionisti o del datore di lavoro;
    • quando vengono a mancare i requisiti e le disponibilità previste dall’art. 6 del presente regolamento;
    • qualora, modificandosi le condizioni iniziali, il professionista/società tra professionisti/ente/Istituzione/società d’imprese o il datore di lavoro cessino anche temporaneamente la loro attività.
  • L’interruzione che può dar luogo alla sospensione e alla cancellazione del Registro dei Praticanti deve essere comunicata al tirocinante ed al professionista/società tra professionisti/ente/impresa/istituzione/società d’imprese (o datore di lavoro) mediante lettera raccomandata/PEC con avviso di ricevimento nelle forme consentite entro 15 giorni dalla delibera.
  • Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo, il tirocinio antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto.
  • Qualora, dopo una interruzione, il tirocinante voglia completare il periodo di tirocinio, dovrà darne comunicazione al Consiglio del Collegio Territoriale indicando i motivi che hanno  determinato  l’interruzione.
  • Qualora l’interruzione, non superiore a tre mesi, sia determinata da gravi motivi o circostanze di riconosciuta necessità, è facoltà il Consiglio del Collegio Territoriale, dopo valutazione dei motivi addotti, pronunciarsi con delibera motivata sul riconoscimento del periodo di sospensione del tirocinio.
  • Non può essere autorizzata la ricongiunzione se l’interruzione è durata oltre sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state, la gravidanza, la paternità, il puerperio, la

malattia, oppure la cessazione temporanea dell’attività da parte del professionista, ovvero società tra professionisti/ente/impresa/istituzione/società d’imprese (o del datore di lavoro).

  • Al fine del raggiungimento dei periodi necessari per l’ammissione agli esami di abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi di tirocinio, di contratto di formazione e lavoro, contratti di inserimento o reinserimento, periodi di attività tecnica subordinata e incarichi professioniali da lavoro autonomo. Per la pratica effettuata mediante la frequenza ad una scuola  superiore  biennale  diretta  a fini  speciali  occorre aver completato il ciclo con esito favorevole e non sono consentiti  congiungimenti di periodi con altre forme di tirocinio.

TITOLO II

TIROCINIO PROFESSIONALE

CAPO I

MODALITÀ  ATTUATIVE  TIROCINIO

Art. 12

Tirocinio professionale e corsi di formazione

  1. Il tirocinio professionale può essere svolto altresì con un corso di formazione professionale della durata massima di sei mesi, in misura non inferiore a 200 ore, completato per i restanti dodici mesi dallo svolgimento del tirocinio presso un professionista/società tra professionisti/ente/impresa/Istituzione/società d’imprese, nelle forme stabilite dal presente regolamento.
  • Tale corso di formazione professionale viene computato nella durata complessiva del tirocinio professionale, di cui all’articolo 2.
  • I corsi di cui al precedente comma, sono organizzati dal Consiglio del Collegio Territoriale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, al quale è riconosciuta la piena ed esclusiva discrezionalità in ordine alla valutazione della sostenibilità dei medesimi.
  • I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, come definiti dall’apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale, previo parere vincolante rilasciato dal Ministro vigilante.

Art. 13

Tirocinio in convenzione

  1. Il tirocinio può essere altresì svolto nella misura massima di sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari

Laureati, il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, e il Ministro della Giustizia, in concomitanza con il  piano di  studi per il conseguimento della laurea triennale,  di cui all’articolo 55, commi 1, e 2, lettera c), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e succ. mod. ed integr.

  • Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Consiglio Nazionale e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di studi.

Art. 14

Tirocinio e pubblico impiego

Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato o contratto lavoro autonomo, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il consiglio del Collegio territoriale.

Art. 15

Divieto di rapporto di lavoro subordinato

Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo

2012, n. 27.

CAPO II

DISCIPLINA DEL TIROCINIO SVOLTO PER IL TRAMITE DI

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, Al SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 10, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

7 AGOSTO 2012 N. 137

Art. 16

Corsi di formazione professionale

Quando i soggetti, di cui al precedente art. 12, deliberano sulla domanda di autorizzazione, il Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia, al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

Art. 17

Modalità e condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione

  1. I Consigli dei Collegi territoriali, nonché le associazioni di iscritti all’albo ed i soggetti formatori, debitamente autorizzati dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari

Laureati  previo  parere  vincolante  del  Ministero  della  Giustizia,  predispongono  i  corsi formativi sulle materie attinenti le competenze previste dall’Ordinamento professionale.

  • Al fine di assicurare la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale del tirocinante, il Consiglio del Collegio Territoriale pubblica sul sito istituzionale il programma del corso, organizzato dai soggetti di cui all’art. 12, comma 3, e comma 4, del presente Regolamento, dandone massima evidenza e diffusione.
  • La comunicazione dovrà indicare: luogo di svolgimento del corso, durata, contenuti formativi, modalità di svolgimento delle attività formative, di verifica, intermedia e finale, del profitto.

Art. 18

Contenuti formativi essenziali

  1. I corsi di formazione, della durata non inferiore a 200 ore, devono avere ad oggetto le tematiche inerenti l’attività professionale del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato nell’ambito degli argomenti di seguito trattati:
    1. Ordinamento per l’esercizio della libera professione del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato e leggi collegate;
    1. aspetti deontologici della libera professione;
    1. obblighi    del    professionista      in   materia     di    Accesso     ed    esercizio                 dell’attività professionale;
    1. Albo Unico Nazionale;
    1. libera concorrenza e pubblicità informativa;
    1. obbligo di assicurazione;
    1. tirocinio per l’accesso all’Esame;
    1. formazione continua;
    1. disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate;
    1. iscrizione alla cassa di previdenza.
  • Possono, altresì essere predisposti corsi specifici nelle materie legate a singole specializzazioni professionali con specifico riguardo all’impiego delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali.
  • Ogni progetto formativo deve riportare le materie, oggetto di approfondimento, e la corrispondente durata oraria, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore.

Art. 19

E-learning

  1. I corsi di formazione professionale possono essere svolti anche in modalità e-learning, nel quale operi una piattaforma informatica, che consenta ai discenti di interagire con i tutor ovvero anche tra loro.
  • Per tali finalità il Consiglio del Collegio Territoriale, in qualità di diretto soggetto erogatore del corso, può avvalersi di soggetti esterni per la fornitura della piattaforma tecnologica idonea per il conseguimento delle finalità didattiche del corso di formazione.
  • Nel caso il Consiglio del Collegio Territoriale, per la erogazione del corso di formazione in modalità e-learning, intenda avvalersi di associazioni di iscritti all’albo e degli altri soggetti formatori, deve far riferimento a quanto previsto al successivo punto 3 del presente articolo.
  • Le associazioni di iscritti all’Albo e gli altri soggetti formatori che intendono erogare il corso di formazione in modalità e-learning, devono preventivamente essere accreditati o convenzionati, o riconosciuti dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari  e Periti Agrari Laureati, su approvazione del Ministero della Giustizia.
  • La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo e deve garantire il riconoscimento del tirocinante destinatario della formazione.
  • Deve essere garantita la possibilità di memorizzare i tempi di fruizione in ore di collegamento ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato.
  • La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e-learning.
  • Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative.
  • Al fine di evitare abusi, l’accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato, che non consenta di evitare una parte del percorso.

Art. 20

Luogo di svolgimento dei corsi

  1. I corsi saranno tenuti:
    1. presso la sede istituzionale del Consiglio del Collegio Territoriale la dove lo stesso assume la funzione di diretto soggetto formatore;
  • presso le sedi dei soggetti formatori autorizzati di cui al comma 4, dell’art. 12;
    • presso il domicilio del tirocinante nel caso di formazione a distanza.
  • Il numero massimo di partecipanti al corso di formazione è fissato in 40 discenti.

Il numero massimo di partecipanti al corso di formazione in modalità e-learning è definito dal soggetto formatore.

  • Il    programma      e    il    materiale      didattico     devono     essere      distribuiti    al     momento dell’iscrizione/accreditamento del tirocinante al corso di formazione professionale.

Art. 21

Docenti e Tutor

  • Per ogni corso di formazione il soggetto formatore designa:
    • il responsabile del progetto formativo;
    • il  coordinatore/tutor  del  corso;
    • gruppo di docenti con esperienza almeno biennale in materia afferente l’oggetto del corso formativo.
  • Il Responsabile del Progetto Formativo:
    • espleta i compiti di preparazione del corso;
    • individua  il  coordinatore/tutor.
  • Il   Coordinatore/tutor:
    • deve essere in possesso dei requisiti utili per il compito affidato;
    • gestisce l’intero percorso formativo e assicura la tenuta del Registro delle presenze.

Art.22

Valutazione

  1. Sono previste attività di verifica intermedie, distribuite lungo il percorso formativo, al fine di valutare il grado di apprendimento del tirocinante.
  • Nel caso di formazione a distanza, dovranno essere previste prove di autovalutazione intermedie, che saranno effettuate in presenza telematica.
  • Alla valutazione finale saranno ammessi tutti coloro che avranno seguito il carico didattico previsto dal corso. Non potrà essere ammesso alla prova di valutazione finale, il tirocinante il quale maturi un numero di assenze superiore al 20% del numero di ore complessive previste.
  • In ogni caso, sia le verifiche intermedie sia quelle di apprendimento finale devono essere effettuate con la presenza del tirocinante, da una commissione composta da

professionisti, docenti/dirigenti di istituti tecnici agrari e docenti universitari, in pari numero, presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

  • Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

TITOLO III

CONCLUSIONE DEL TIROCINIO

CAPO I

CERTIFICAZIONE E ATTESTATI

Art. 23

Certificato di compiuto tirocinio

  1. Il Consiglio del Collegio Territoriale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, presso il quale è compiuto il tirocinio, rilascia il relativo certificato.
  • Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Il certificato rilasciato prima dell’entrata in vigore del D.P.R., 137/2012 perde efficacia decorsi 5 anni dall’entrata in vigore del citato Decreto Presidenziale.
  • Quando il certificato perde efficacia, il competente Consiglio del Collegio Territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti e ne dà comunicazione all’interessato.

Art.24

Attribuzione di fondi regionali

Le Regioni, nell’ambito delle potestà a esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

TITOLO IV VIGILANZA CAPO I

VIGILANZA ED ESAMI

Art. 25

Vigilanza e compiuta pratica – Certificato

  1. Il Consiglio del Collegio Territoriale, vigila sul regolare svolgimento del tirocinio professionale.
  • Il periodo di tirocinio professionale deve essere compiuto entro il termine previsto dall’ordinanza con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ogni anno fisserà la sessione degli Esami di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato.
  • Il Consiglio del Collegio Territoriale, verificata la maturazione del periodo di tirocinio, ne prende atto, deliberando  la cancellazione del tirocinante dal Registro per compiuto tirocinio, dandone comunicazione all’interessato entro quindici giorni dalla data della delibera mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
  • Ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, il Consiglio del Collegio Territoriale rilascia, in carta legale e nei termini utili, il certificato di compimento del tirocinio.
  • In caso di rigetto della richiesta il Consiglio del Collegio Territoriale è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del diniego.

Art. 26

Corsi preparatori all’Esame di Stato

I Consigli del Collegi Territoriali potranno istituire corsi preparatori agli Esami di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione. Tali corsi saranno finalizzati principalmente alla conoscenza della legislazione e normativa professionale, della giurisprudenza professionale e delle norme deontologiche.

TITOLO V IMPUGNAZIONI CAPO I IMPUGNAZIONI

Art. 27

Ricorsi

Contro le deliberazioni del Consiglio del Collegio Territoriale riguardanti la mancata iscrizione o la intervenuta cancellazione nel Registro Praticanti, l’interessato può ricorrere al Giudice ordinario od amministrativo a seconda dei casi.

CAPO Il

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 28

Disposizioni comuni

I tirocinanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti iscritti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 29

Disposizione finale

Il Ministro della Giustizia previa verifica, su indicazione del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, dell’idoneità dei corsi organizzati a norma del presente regolamento, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione, di cui all’articolo 6, comma 9, D.P.R. n. 137/2012, è applicabile.

Art. 30

Norma transitoria

  1. I periodi di tirocinio svolti fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compimento del tirocinio anche nelle forme equivalenti.
  • Sono fatti i salvi i diritti acquisiti dai tirocinanti, che si siano iscritti nel Registro dei Praticanti ovvero abbiano presentato istanza di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione dall’esercizio della libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, secondo la normativa applicabile al momento di presentazione della domanda.
  • A cura dei Consigli del Collegio Territoriali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, il presente regolamento deve essere comunicato ai tirocinanti iscritti nel Registro.